Lavoratore ammalato,colpa del datore di lavoro solo se non rispetta le norme anti-Covid
Lavoratore ammalato,colpa del datore di lavoro solo se non rispetta le norme anti-Covid. E’ questa la risposta alla domanda: Il lavoratore ammalato di COVID-19 è considerato infortunio sul lavoro, la responsabilità è dell’imprenditore? Domanda diffusamente argomentata nel nostro articolo precedente. La risposta è arrivata oggi dall’INAIL con la circolare n. 22 del 20.05.2020.
Ricordiamo i termini della questione
La questione è nota ed ha creato parecchie preoccupazioni all’imprenditore che riapre l’azienda e si trova ad affrontare il rischio in azienda che i suoi dipendenti e collaboratori possano ammalarsi di Covid 19. Il rischio riguarda in ugual misura la grande impresa e la startup o startup innovativa o incubatore. Si abbiano 500 dipendenti o 1 dipendente o solo 1 collaboratore, localizzata a Pescara o in qualsiasi zona del Paese. In ballo c’è la colpa imputata all’imprenditore e la sua responsabilità penale con tutte le gravi e pesanti conseguenze.
La circolare INAIL
Ebbene cosa dice la circolare n. 22 dell’INAIL? La sostanza della lunga circolare è nel suo penultimo comma:” In assenza di una comprovata violazione, da parte del datore di lavoro, delle misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.”
Il comma 14, art. 1 del D.L. n. 33/2020:
“14. Le attivita’ economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita’ economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita’, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.”
Il protocollo d’intesa anticovid
Ricordiamo che ci siamo occupati del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” in questo nostro precedente articolo.
Conclusioni
In conclusione, l’INAIL con la circolare di oggi ha senz’altro delimitato il perimetro entro il quale l’imprenditore datore di lavoro deve muoversi per evitare di essere trascinato in tribunale se un suo dipendente si ammala di Coronavisus. Anche se il rispetto delle norme è sempre più complicato e costoso, l’imprenditore della grande impresa o della piccola impresa o startup non può fare altro che investire su questo settore.
Informazioni
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